- La FAQ pubblicata il 17.01.2020 sul Portale Fatture e Corrispettivi dall’Agenzia delle Entrate interviene in relazione alla procedura di rettifica dei corrispettivi errati eventualmente trasmessi in via telematica.
- In particolare, ribadendo come gli interessati siano rappresentati dai soggetti che, effettuando operazioni escluse dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 D.P.R. 633/1972, sono tenuti a memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri.
- Secondo la risposta, è possibile la segnalazione delle anomalie eventualmente riscontrate utilizzando lo spazio offerto dall’area di consultazione del portale Fatture e Corrispettivi. Nella sezione “Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi”, attraverso il collegamento “Ricevute file corrispettivi telematici”, è infatti possibile la ricostruzione del dettaglio delle operazioni, effettuando la segnalazione degli errori accertati selezionando la “Trasmissione anomala” e indicando la motivazione dell’anomalia.
- In base alle specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi la segnalazione delle anomalie è utilizzabile ogni volta che il contribuente obbligato riscontra una rilevazione o una trasmissione del dato incompleta o errata, anche nel caso di ricezione corretta da parte del sistema.
- Pur non consentendo l’invio di dati correttivi, la procedura permette di segnalare all’Agenzia delle Entrate il dettaglio e le motivazioni riferite all’anomalia riscontrata.
- All’interno dello stesso portale sono disponibili e utilizzabili anche procedure di emergenza (nella sezione “Servizi per i Gestori ed Esercenti”). Le stesse sono da riferire al caricamento dei corrispettivi, automatico o manuale, in caso di invio impossibile per motivi tecnici, oltre che al recupero di scarti dovuti a errori connessi all’impostazione della “Data Ora Rilevazione” o all’assenza della matricola del punto cassa.
- Se il file scartato non risulta recuperabile, le informazioni sono considerate come non trasmesse, con necessità di invio di un nuovo flusso corretto da effettuare entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
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