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Nuova agevolazione per assunzione a tempo indeterminato

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Previsto con decreto direttoriale Anpal un esonero contributivo per i rapporti di lavoro con giovani disoccupati.

La legge di Bilancio per il 2020 è stata avara di agevolazioni per assunzione di lavoratori e così, un po’ a sorpresa, ci pensa l’Anpal a disporre un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani disoccupati. Il nuovo incentivo, denominato “IncentivO Lavoro” (in breve “IO Lavoro”), è a valere sulle assunzioni nell’anno 2020 di giovani, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’importo massimo agevolabile è pari a 8.060 euro annui, da riproporzionare su base mensile (come avveniva per l’agevolazione under 30 disposta dalla L. 205/2017) per una durata massima di 12 mesi. Il decreto direttoriale 11.02.2020, n. 52 prevede il riconoscimento dell’incentivo ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1.01.2020 al 31.12.2020, lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni oppure con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
I soggetti di cui sopra non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro. L’incentivo spetta a prescindere dall’ubicazione della sede di lavoro (Regioni “meno sviluppate”, Regioni “più sviluppate” o Regioni “in transizione”), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali: a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale nonché in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e il contratto di lavoro a chiamata.
L’incentivo può essere fruito nel rispetto del regime “de minimis”. Nello specifico, qualora l’azienda dovesse fruirne oltre i limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18.12.2013, occorrerà rispettare quanto contenuto nell’art. 7 del Regolamento stesso, ovvero l’incentivo potrà essere fruito qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’Inps e illustrate in apposita circolare che dovrà essere emanata. A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione all’Inps, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata. Ottenuta l’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. È opportuno evidenziare che l’Inps autorizzerà il beneficio nei limiti delle risorse economiche previste, la cui entità è diversa per ogni macrozona del territorio italiano. Il beneficio quindi sarà autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare. Per consentire la piena fruizione della misura, non rimane che attendere la circolare Inps.

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