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Coronavirus: rimborsi hotel, aerei e treni

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Spese sostenute per concorsi pubblici, eventi sportivi e manifestazioni annullate dalle autorità, alla luce della situazione di forza maggiore. Misure straordinarie del Governo per il lavoro agile. Sospesi gli obblighi formativi nelle zone contagiate.

  • Il Consiglio nazionale dei commercialisti indica la sospensione delle attività formative nei territori interessati dal contagio; l’informativa 24.02.2020 rende noto che il 3 marzo 2020 è prevista una riunione straordinaria per fare il punto della situazione
  • Le spese di viaggio al quale si è rinunciato a causa del coronavirus sono da considerare rimborsabili: la situazione di forza maggiore rappresentata dall’allarme coronavirus, può legittimare la rinuncia a usufruire dei servizi acquistati (treni, aerei, hotel, biglietti per eventi e manifestazioni, ecc.) e la risoluzione dei contratti stipulati, senza alcuna penale o costo aggiuntivo. Si segnalano iniziative in tal senso delle principali organizzazioni di consumatori, secondo cui il rimborso deve essere integrale e riguardare tutti i costi sostenuti.
  • Dopo i primi decreti di emergenza del Governo, altre misure straordinarie sono varate dalla Banca d’Italia in materia di contante per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
  • Un decreto Mef sospende i versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo compreso fra il 21.02 e il 31.03.2020, nella cosiddetta Zona Rossa:
    • vengono sospesi i versamenti delle imposte e delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli 11 Comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio;
    • la sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.
  • Treni – Ferrovie dello Stato ha comunicato che riconoscerà il rimborso per i clienti che hanno acquistato fino al 23.02.2020 un biglietto per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionali.
    • Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo in denaro; in tutti gli altri casi, avverrà con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso.
    • Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il giorno 1.03.2020.
  • Italo rimborsa i clienti che rinunciano ai viaggi da effettuare entro il 1.03.2020 nelle zone interessate dal contagio epidemiologico, per biglietti acquistati fino al 23.02.2020 incluso, per viaggi dal 24.02 al 1.03.2020 (incluso).
    • Le tratte interessate sono da/per le zone impattate del Nord Italia. Restano al momento escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze).
  • Lavoro agile – Con D.P.C.M. 23.02.2020, attuativo del D.L. 6/2020 e in vigore dal giorno stesso, è disposta la liberalizzazione del lavoro agile, stabilendone l’applicabilità in via automatica a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali. La Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha fornito un approfondimento sulla gestione delle assenze dei lavoratori per lavoro agile.
    • Gli ordini professionali e gli enti previdenziali professionali, stanno disponendo iniziative specifiche, tra cui la sospensione dei contributi previdenziali e il blocco delle attività formative, con rimodulazione dei crediti formativi necessari all’aggiornamento professionale. Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha diffuso materiale per supportare le imprese e i professionisti sulle misure da adottare per la gestione dell’emergenza.
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