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Covid-19: regole e raccomandazioni per imprese e lavoratori

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La diffusione del coronavirus, oltre a inquietare, comporta la necessità di adottare maggiori cautele nel quotidiano, soprattutto nei luoghi di lavoro.

Il continuo aggiornamento dei dati sulla diffusione dell’epidemia, più che generare angoscia deve sollecitare tutti ad assumere atteggiamenti di maggiore prudenza senza ricorrere a iniziative “fai da te” che, oltre che controproducenti, potrebbero anche risultare contra ius.

Di recente, il Garante della Privacy ha risposto con un comunicato stampa ai quesiti posti da soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere dati personali: al momento dell’accesso di visitatori e utenti è possibile richiedere informazioni sulla presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, quale misura di prevenzione del contagio? I datori di lavoro possono acquisire “autodichiarazioni” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali e notizie riguardanti la sfera privata?
Richiamando la normativa d’urgenza emanata nell’ultimo periodo, il Garante sottolinea che “chiunque negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, nonché nei Comuni individuati dalle più recenti disposizioni” è tenuto a comunicarlo all’AST (azienda sanitaria locale), anche attraverso il proprio medico di base, che attuerà gli accertamenti del caso.
I datori di lavoro si devono astenere dal raccogliere preventivamente, in modo sistematico e generalizzato, anche con specifiche richieste al lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi del lavoratore stesso e dei suoi contatti più stretti o, comunque, riconducibili alla sua sfera extra lavorativa.
Accertamento e raccolta di informazioni riguardanti i sintomi del Covid-19, nonché informazioni sugli spostamenti di ciascuna persona, sono di esclusiva competenza degli operatori sanitari e del sistema attivato dalla protezione civile, quali organi preposti a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica.
Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di rischio per la salute e sicurezza sul lavoro. In merito, è opportuno che i datori di lavoro sollecitino i dipendenti ad inoltrare le segnalazioni attraverso canali di comunicazione dedicati; si sottolinea al riguardo che se l’azienda ha adottato un modello organizzativo 231, in ottemperanza alla disciplina sulla tutela dei segnalanti di cui alla L. 179/2017, dovrebbe aver già istituito l’apposito canale di comunicazione con il quale, peraltro, è anche garantita la riservatezza sull’identità del segnalante.
Nell’ipotesi che il lavoratore, nello svolgimento di attività comportanti rapporti con il pubblico, venga in contatto con un sospetto caso di Coronavirus deve comunicare l’episodio, anche attraverso il datore di lavoro, ai servizi sanitari di riferimento e si dovrà attenere alle indicazioni fornite dagli stessi operatori.
Altri obblighi in capo al datore di lavoro riguardano la necessità di comunicare ai preposti organi l’eventuale mutamento del rischio biologico da Covid-19 per la salute e sicurezza sul lavoro, nonché gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori attraverso il medico competente, per esempio sottoporre a visite straordinarie i lavoratori più esposti.
Il comunicato del Garante si conclude con l’invito a tutti i titolari del trattamento dati di attenersi in modo rigoroso alle indicazioni sia del Ministero della Salute sia delle Istituzioni coinvolte nella prevenzione della diffusione dell’epidemia, astenendosi dall’attuare iniziative “fai da te” per la raccolta di dati sulla salute dei dipendenti e dei soggetti con i quali si entra in contatto (utenti, clienti, fornitori, ecc.) che non siano previste dalla legge o disposte dalle autorità competenti.
Le disposizioni del Dpcm 8.03.2020, efficaci fino al 3.04.2020, raccomandano ai datori di lavoro pubblici e privati ubicati nelle c.d. zone rosse di promuovere “la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”, ferma restando la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile.
Ai datori di lavoro ubicati in tutte le altre zone del territorio nazionale “qualora sia possibile” è raccomandato “di favorire la fruizione di periodi di congedo o di ferie”.
Dal tenore letterale di queste ultime disposizioni pare di capire che ai datori di lavoro ubicati nelle zone individuate a rischio è raccomandato di tenere lontano i lavoratori dal luogo di lavoro a prescindere dal fatto che ciò sia “possibile”, mentre a tutti gli altri tale possibilità è rimessa alla decisione dello stesso datore di lavoro. Va da sé che considerata la situazione in atto la massima prudenza è di rigore.

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