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Prelievo in contanti dal conto corrente

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Sovrapposizione tra normativa finanziaria e antiriciclaggio, alla luce delle disposizioni generali in materia.

  • Sotto un profilo puramente tecnico, il correntista può prelevare fino all’ultimo soldo dal proprio conto corrente. Tuttavia, la banca è tenuta a inviare in automatico una segnalazione all’Uif sui prelievi superiori a € 10.000. La comunicazione in tal caso non viene trasmessa dall’Uif all’Agenzia delle Entrate, ma eventualmente alla Procura della Repubblica.

  • Una volta in possesso dei contanti, non è consentito trasferirli o spenderli se si tratta di importi superiori a € 3.000 (€ 2.000 dal 1.07.2020), essendo obbligatorio il ricorso a strumenti tracciabili e a un intermediario bancario/finanziario; le sanzioni in materia possono arrivare a € 50.000.
  • Effettuare l’operazione frazionata (per esempio, 10 prelievi da € 1.000 ognuno) comporta per il correntista sia l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sia il rischio di una verifica della Procura della Repubblica.
  • Le sanzioni sono previste non per il prelievo dal conto di somme superiori a € 3.000, ma per operazioni in contante oltre tale importo.
  • Come noto, sono in vigore presunzioni per le operazioni eseguite da imprenditori (doppio limite ai prelievi: € 1000 al giorno e 5.000 al mese).
  • Per i titolari di partita Iva, l’orientamento prevalente è l’equiparazione ai contribuenti privati: i prelievi da conto corrente non sarebbero quindi sottoposti a controlli fiscali, per quanto esistano pronunce di segno opposto (equiparazione agli imprenditori).
  • Infine, si ricorda la norma generale del Tuir secondo cui bonifici e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, si presumono reddito da assoggettare a tassazione.
adminPrelievo in contanti dal conto corrente

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